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Studio Progetto - SUPER BONUS 110 % E CESSIONE DEL CREDITO : A CHI CONVIENE E COME FUNZIONA. Tutti coloro che effettuano interventi che migliorano la prestazione energetica di un immobile che sia un condominio o un’abitazione singola possono usufruire del Superbonus al 110%, l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che consente la detrazione 110% sulle spese sostenute nel periodo temporale compreso fra il 1/07/2020 ed il 30/06/2022. I soggetti interessati (privati o imprese) hanno due alternative oltre alla fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi: lo sconto in fattura o la cessione del credito. Vediamo come funzionano le procedure e capiamo quali soni i vantaggi. 1) FRUIZIONE DIRETTA DELLA DETRAZIONE Il Superbonus è di regola fruito come detrazione dei redditi, il contribuente cioè paga tutte le spese e poi viene “rimborsato” sotto forma di detrazione Irpef con la seguente ripartizione: - per i lavori effettuati tra 2020 e 2021

Super Bonus 110% con cessione del credito, a chi conviene e come funziona


Data: 19/04/2021

SUPER BONUS 110 % E CESSIONE DEL CREDITO : A CHI CONVIENE E COME FUNZIONA.

Tutti coloro che effettuano interventi che migliorano la prestazione energetica di un immobile che sia un condominio o un’abitazione singola possono usufruire del Superbonus al 110%, l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che consente la detrazione 110% sulle spese sostenute nel periodo temporale compreso fra il 1/07/2020 ed il 30/06/2022.
I soggetti interessati (privati o imprese) hanno due alternative oltre alla fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi: lo sconto in fattura o la cessione del credito. Vediamo come funzionano le procedure e capiamo quali soni i vantaggi.

1) FRUIZIONE DIRETTA DELLA DETRAZIONE

Il Superbonus è di regola fruito come detrazione dei redditi, il contribuente cioè paga tutte le spese e poi viene “rimborsato” sotto forma di detrazione Irpef con la seguente ripartizione:
- per i lavori effettuati tra 2020 e 2021 si riceveranno 5 quote annuali di pari ammontare
- per i lavori effettuati dal 01/01/2020 ed entro il 30/06/2022 si riceveranno 4 quote annuali di pari ammontare.
Per i condomini il termine è stato prorogato al 31/12/2022 però al 30/06/2022 dovranno essere stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

A) SCONTO IN FATTURA

Un’opzione disponibile per il contribuente è lo sconto in fattura da parte del fornitore, che recupererà sotto forma di credito d’imposta; quindi la detrazione riduce l’importo della fattura. A fronte dello sconto praticato, al fornitore verrà riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante o, se lo sconto è parziale, pari all’importo dello sconto applicato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’impresa non è obbligata a concedere lo sconto in fattura al contribuente.

B) CESSIONE DEL CREDITO

Il contribuente in questo caso può optare per la cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. In pratica il beneficio fiscale non sarà più una detrazione utilizzabile in dichiarazione dei redditi ma diventerà un credito d’imposta utilizzabile in compensazione da cedere a terzi con facoltà di successive cessioni. Per questa opzione è necessaria una comunicazione telematica e può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo ed il secondo ad almeno il 60%

La cessione del credito e lo sconto in fattura oltre che al Superbonus si applicano anche a Ecobonus, Sismabonus ed interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro delle facciate (oltre che per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici). I lavori devono essere eseguiti fra il 1/1/2020 ed il 31/12/2021.

 

A chi conviene scegliere la cessione del credito o lo sconto?


- Gli incapienti (i soggetti non tenuti a pagare l’IRPEF) perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla legge o chi non ha sufficiente capienza fiscale e si troverebbe impossibilitato a fruire della detrazione.
Es: un soggetto che sostiene una spesa di 40.000,00 Euro, avrebbe diritto ad una detrazione di 44.000,00 da ripartire in quote da 8.800,00 Euro ma ma dovrà versare un Irpef di 6.800,00 Euro perderebbe 2.000,00 Euro di detrazione.
- Le partite Iva forfettarie e coloro che percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva possono valersi esclusivamente della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Il credito può essere ceduto ad un privato, una società, una banca, una finanziaria, un’assicurazione o anche all’azienda stessa che ha eseguito i lavori. Il cessionario usufruisce del credito d’imposta, che è pari alla detrazione spettante, con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale il titolare dell’immobile avrebbe utilizzato la detrazione. E’ inoltre tenuto a rispettare precise scadenze: il credito che non viene utilizzato entro il 31/12 dell’anno di riferimento andrà perso e non potrà essere ulteriormente ceduto

 

Vantaggi e svantaggi della cessione del credito

Le Banche o qualunque soggetto compratore, non solo anticipano l’importo del bonus fiscale, ma anche finanziano i lavori e permettono di realizzarli anche a chi al momento non ha la disponibilità necessaria.
L’operazione ovviamente ha un costo, che per quanto riguarda le banche è in media del 10% del credito ceduto. Per questa ragione la cessione del credito non conviene né a chi ha i fondi disponibili né ai contribuenti capienti perché si troverebbero a pagare una commissione quando invece con la detrazione diretta avrebbero al contrario un rendimento del 10%. Di contro, chi si rivolge ad una banca può contare sul vantaggio “temporale” di avere un veloce accesso ai fondi
e di poter quindi avviare i lavori necessari. E in questo ultimo caso, pur cedendo il proprio credito si avrebbe accesso alle misure del Superbonus.

 

Documentazione necessaria per cessione del credito e sconto in fattura

- visto di conformità che deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (Caf, commercialisti, o consulenti del lavoro)
- per gli interventi di efficienza energetica è necessario acquisire l’asseverazione tecnica che attesti la congruità delle spese e la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici.
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico si deve richiedere ai professionisti incaricati della progettazione l’asseverazione che certifichi l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese.

 

Quando effettuare la comunicazione per optare per la cessione o lo sconto

In relazione alle spese sostenute nel 2020, il termine di scadenza per procedere con la trasmissione telematica della comunicazione è slittato dal 16 al 31 marzo 2021. Per le spese sostenute nel 2021, invece, l’invio va effettuato entro il 16 marzo 2022.

 

Chi può effettuare la comunicazione ed in quale modo

La comunicazione delle opzioni relative alle spese per gli interventi sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal beneficiario della detrazione o, per il Superbonus 110%, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. E’ possibile rivolgersi a CAF o professionisti abilitati.
Per i lavori condominiali, se tutti i condomini hanno optato per la cessione è l’Amministratore che si deve occupare della comunicazione tranne nel caso del Superbonus, per cui serve invece il contributo del soggetto incaricato del visto di conformità. Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o al contrario lo scarto. Infine, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio la comunicazione può essere annullata o sostituita.

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