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Tassazione per l'acquisto di un box con atto separato (da abbinare alla "prima casa")


Data: 17/02/2023

TASSAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN BOX CON ATTO SEPARATO

Molto spesso accade che al momento dell’acquisto della propria abitazione (acquistata con l’agevolazione “prima casa”) questa non abbia un posto auto o un box oppure che l’esigenza di avere un box / posto auto arrivi successivamente all’atto di acquisto dell’abitazione e, quindi, che vengano individuati e acquistati in un secondo momento.

La domanda sorge spontanea : si può usufruire del beneficio fiscale della “prima casa” anche per le pertinenze acquistate con atto separato oppure quest’ultime sono soggette alla tassazione ordinaria?

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” è un beneficio fiscale con cui lo stato italiano, proprio per agevolare chi compra per la prima volta un immobile abitativo, in presenza di determinate condizioni, consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione
Chi acquista da un privato deve versare un’imposta di registro del 2% anziché del 9% sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano nella misura fissa di euro 50.
Se invece il venditore è un’impresa anche esercitata in forma collettiva che esercita l’attività di costruzione di immobili, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto (iva) calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso, le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, oltre alla tassa ipotecaria di euro 90.

La legge stabilisce che le agevolazioni si possano estendere per l’acquisto delle pertinenze (anche se con atto separato)

Si possono considerare pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini e locali di deposito), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
E’ necessario però che quanto acquistato (anche con atto separato) sia destinato a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato; il principio risiede nel fatto che gli immobili non possano essere considerati del tutto separati tra loro ma siano collegati da un vincolo di pertinenzialità di un altro bene considerato principale.
Nel caso del box auto quindi emerge in maniera chiara che l’utilizzo dello stesso sia finalizzato ad agevolare il parcheggio di colui che abita nella casa che si trova nelle prossimità.

Al fine di richiedere l’agevolazione prima casa sul box è necessario essere titolari di un diritto reale di un immobile ad uso abitativo sito nel medesimo Comune del box da acquistare; quindi non valgono ai fini dell’agevolazione la locazione ed il comodato (esempi di diritti personali di godimento).

Altro requisito è necessariamente quello di non aver usufruito, all’atto di acquisto, della stessa agevolazione per un altro box pertinenziale.

L’agevolazione si estende alle pertinenze limitatamente ad una per ciascuna categoria. Quindi se al momento dell’acquisto si era diventati titolari, usufruendo dell’agevolazione di una casa e di una cantina è possibile acquistare successivamente con l’agevolazione prima casa anche un box.
Invece se, al momento dell’acquisto iniziale si era diventati titolari, usufruendo dell’agevolazione di una casa e di un box o di un posto auto non è possibile acquistare successivamente con l’agevolazione prima casa un altro box.

L’ultimo requisito per richiedere l’agevolazione prima casa in caso di acquisto separato del box è che questo sia ubicato all’interno del medesimo comune del bene a cui il box viene vincolato a pertinenza.

Per concludere, qualora l’acquisto del box con atto separato avvenga alle condizioni ed al verificarsi di tutti i presupposti sopra indicati, l’acquirente potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa anche sul box, pagando alternativamente un’aliquota pari al 2% sul prezzo valore (catastale) a titolo di imposta di registro oppure un’aliquota pari al 4% sul prezzo di acquisto (a titolo di iva) piuttosto che l’aliquota ordinaria del 9% per gli acquisti a registro e il 10% per gli acquisti soggetti ad iva.

 

 


 

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