definizione di imu, imposte e tasse sugli immobili
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Che cos'è l'Imu?


Data: 07/11/2019

IMU (Imposta Municipale Unica)

L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un’imposta del sistema tributario italiano, è un’imposta diretta di tipo patrimoniale essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.
Creata per sostituire l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.
L’IMU è stata istituita nel 2012, introdotta nell’ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale dal governo Berlusconi IV che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
Il governo Monti, con decreto legge n°201 del 6 dicembre 2011 ha modificato la natura dell’imposta rendendola di fatto un’ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l’introduzione, in via sperimentale, al 2012, prevedendone l’applicazione a regime nel 2015, incrementando sensibilmente la base imponibile, mediante specifici moltiplicatori delle rendite catastali. A titolo d’esempio la moltiplicazione per 160 della rendita catastale per gli immobili residenziali.

Presupposto dell’imposta

Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (e pertinenze) e terreni agricoli.
Per abitazione principale si intende: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Soggetti attivi dell’imposta

Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune. L’accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.

Soggetti passivi dell’imposta

I soggetti passivi del tributo sono individuati dall’art. 9 del decreto legge n°23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario di bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali

Determinazione dell’importo

L’importo è pari al prodotto tra la base imponibile e l’aliquota con una detrazione nel caso dell’abitazione principale.
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%. Questo importo deve essere moltiplicato per dei coefficienti in funzione della categoria catastale. Essi sono:

160 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
140 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80 Per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
65 Per i fabbricati catastali classificati nel gruppo D, con l’esclusione della categoria D/5
55 Per i fabbricati catastali classificati nella categoria catastale C/1
135 Per i terreni agricoli


Per i terreni edificabili la base imponibile è il valore del bene mentre per gli immobili sprovvisti di rendita si impiegano altri metodi di calcolo.

Il decreto legge che introduce l’imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote sono:

0,40% Per l’abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione
0,20% Per i fabbricati rurali ad uso strumentale del coltivatore diretto, i comuni possono ridurla a 0,1%
0,76% Per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi ires ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%
0,76%
0,76% Per i restanti casi, modificabile con un minimo pari a 0,46% e un massimo pari a 1,06%

Inoltre i comuni hanno la possibilità di ridurre l’aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati e per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.


Anno 2014

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto nuove ed ulteriori novità in materia IMU, in particolare è stato sancito che l’imposta non sarà più pagata sulla prima casa ad eccezione degli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/9 e A/8.


Dichiarazione

La dichiarazione IMU è disciplinata dall’art. 13, c.12-ter, del decreto legge “Salva Italia” (n° 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di “presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9 comma 6 del decreto legislativo 14/03/2011 n°23”. 

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