Conformità catastale e riferimenti urbanistici
CONFORMITA' DEI DATI CATASTALI
Prima della stipula del rogito notarile, i proprietari degli immobili sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie catastali depositate in catasto rispetto allo stato di fatto dell'immobile; specie per quanto riguarda la destinazione d'uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell'atto dati veritieri e corretti.
La dichiarazione può essere sostituita dall'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (architetto, geometra, ingegnere). Una dichiarazione mendace espone il dichiarante a responsabilità civile per i danni arrecati alla controparte.
Infatti dal 1° luglio 2010 è entrata in vigore una specifica normativa che così stabilisce: "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari"
RIFERIMENTI URBANISTICI OBBLIGATORI
Negli atti di vendita di edifici e singoli immobili devono essere riportati (pena di nullità), gli estremi dei riferimenti urbanistici a seconda dell'epoca di costruzione:
Per costruzioni eseguite prima del 1° settembre 1967 |
Di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale in luogo degli estremi della licenza nella quale si attesti l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1°settembre 1967
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Per costruzioni eseguite prima del 30 gennaio 1977 |
Della Licenza Edilizia o della Licenza edilizia in Sanatoria (data di entrata in vigore della legge 10/1977 detta "Legge Buccalossi" che ha introdotto la concessione edilizia in sostituzione della licenza edilizia)
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Per costruzioni eseguite prima del 30 giugno 2003 |
Della Concessione Edilizia o della concessione edilizia in sanatoria (data di entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia, che introduce il permesso di costruire in sostituzione della concessione edilizia)
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Per costruzioni esguite successivamente al 30 giugno 2003 |
Del permesso di Costruire o del permesso di costruire in sanatoria
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Per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione maggiore eseguiti successivamente al 30 giugno 2003 |
Della Denuncia di inizio Attività D.I.A. per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia fatto ricorso alla D.I.A. (definita nella prassi: SUPER-D.I.A)
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E' inoltre opportuno, anche se non è prescritto a pena di nullità, citare gli estremi di tutti gli altri provvedimenti edilizi rilasciati sull'immobile oggetto di vendita per interventi successivi alla costruzione o a seguito di istanza di sanatoria edilizia, al fine di ricostruire nell'atto tutta la storia urbanistico-edilizia del fabbricato.