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Costituzione di un condominio


Data: 03/03/2020

COSTITUZIONE DI UN CONDOMINIO


Il condominio è la forma di comunione di un fabbricato tra almeno due soggetti "distinti", che sono proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio e che prendono il nome di condòmini; essi godono di diritti e sono soggetti ad obblighi connessi alla gestione ed al godimento delle parti comuni dello stesso edificio.


Quando si forma un condominio?

Il condominio sorge come realtà giuridica nel momento in cui l’unico proprietario di un edificio lo fraziona in più porzioni autonome e ne cede la proprietà a terzi. Non è necessario alcun atto formale poiché, per legge, sono sufficienti la sussistenza di un fabbricato con parti comuni e con diverse unità immobiliari identificate dal proprio subalterno.


Codice fiscale e conto corrente del condominio

Ci sono tuttavia da osservare degli obblighi per la costituzione di un condominio: nonostante infatti esso si venga a creare automaticamente nel momento in cui uno stabile viene frazionato, vi sono dei passaggi da effettuare, affinché il condominio sia “ufficializzato”. Per prima cosa, si deve attribuire allo stabile un codice fiscale che lo identifichi verso terzi; il codice fiscale, che non cambia mai, viene richiesto all'Agenzia delle Entrate dall’amministratore o da un qualsiasi condòmino che ne abbia le funzioni.
Oltre al codice fiscale, il condominio deve avere un conto corrente sul quale depositare le somme versate dai condòmini e tramite il quale si effettuano tutti i pagamenti necessari per le manutenzioni.


I differenti tipi di condominio

Un condominio può essere:
    • formato da solo due condòmini ed è chiamato condominio minimo; in questo caso, non è necessaria la nomina di un amministratore;
    • formato da oltre 8 condòmini, dove è obbligatoria la nomina di un amministratore;
    • formato da oltre 10 condòmini, dove è obbligatoria anche l’adozione di un regolamento, che contiene le norme circa l’uso degli spazi e delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi che spettano a ciascuno;
    • un “supercondominio”, che raggruppa due o più edifici che hanno impianti e servizi comuni. Il supercondominio ha un suo codice fiscale, diverso dal codice fiscale posseduto da ciascun condominio.


Prima assemblea del Condominio

La prima assemblea di condominio viene convocata su richiesta di almeno due proprietari che possiedono almeno 1/6 del valore dell’immobile intero. Occorre poi convocare tutti i proprietari con una lettera raccomandata A/R in cui si specifica la data della suddetta riunione, l’orario e l’ordine del giorno.
L’assemblea dovrà discutere della nomina dell’amministratore, della richiesta del Codice Fiscale del condominio e del suo Conto corrente bancario, dell’incarico, affidato ad un tecnico, della stesura delle tabelle millesimali e della redazione, ove vi sia la necessità, di un regolamento condominiale.
Nel verbale del primo consiglio verranno trascritte le varie decisioni prese dai condòmini, come, tra le altre, la nomina del presidente dell’assemblea e del segretario, i quali avranno, rispettivamente, il compito di dirigere la riunione e stendere il verbale.


Nomina dell’amministratore

La nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria in quegli stabili ove sono presenti più di otto proprietari. In assenza  dell’amministratore, la gestione dei beni e dei servizi comuni ricade su tutti i condòmini, insieme alla responsabilità civile e penale.

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