Rilascio dell'agibilità, agibilità degli immobili, agibilità parziale, dichiarazione di conformità
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L'agibilità


Data: 06/02/2020

COS'E' IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'?


Il Certificato di Agibilità è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e di risparmio energetico di un edificio e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'?


Il Certificato di Agibilità va richiesto all'ufficio comunale competente, lo sportello unico dell'edilizia ( ex ufficio tecnico ) entro 15 giorni dalla conclusione definitiva dei lavori, presentando il seguente corredo documentale:
-la richiesta di accatastamento dell'immobile,
- la dichiarazione del richiedente che attesta la avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti,
- la dichiarazione di conformità della costruzione al progetto edilizio approvato dal comune,
-  la dichiarazione di conformità degli impianti ( rilasciata dalla ditta installatrice ) e l' ACE ( Attestato di Certificazione Energetica ).
A questo punto il comune rilascia il suddetto certificato entro 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
In caso di mancata comunicazione del comune al richiedente, l'agibilità viene comunque concessa in forma di silenzio-assenso ( lo strumento che prevede l'accettazione di una domanda in caso di mancata risposta da parte della Pubblica Amministrazione ) con i seguenti tempi:
- 30 giorni se al momento della consegna del progetto in comune è stata richiesto anche il parere della ASL;
- 60 giorni se il parere della ASL non è presente ed è stato sostituito da un'autocertificazione.
Il silenzio-assenso si può formare solo se sono stati consegnati i documenti richiesti, che devono essere regolari e congrui alle normative; per questo il comune si riserva la possibilità di dichiarare l'inagibilità di un edificio, se lo ritiene necessario.

QUANDO RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'?


Il Certificato di Agibilità diventa necessario con i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, che possono essere totali o parziali;
- tutti gli interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità degli impianti.

L'AGIBILITA' NELLA COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE


Per la commerciabilità degli edifici non è necessario che sia già stato deliberato dal comune il Certificato di Agibilità, ma è importante che la parte acquirente e quella venditrice abbiano concordato i rapporti in modo da evitare possibili future contestazioni.
La parte venditrice, infatti, già dal momento della proposta deve informare l’acquirente della mancanza del certificato e deve dimostrare di aver già presentato tutti i documenti necessari per la richiesta, poiché l’agibilità influisce:
- sul consenso, in quanto la parte acquirente potrebbe non essere disponibile ad acquistare un immobile che non abbia l’agibilità;
- sulle condizioni di vendita, in quanto la parte acquirente potrebbe chiedere di modificare e diminuire il prezzo di vendita dell’immobile.

L’AGIBILITA’ PARZIALE E LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E AGIBILITA’


Dal 2013 è stata introdotta la possibilità di ottenere l’agibilità parziale per una parte di edificio o per le singole unità immobiliari  anche attraverso la “dichiarazione di conformità e di agibilità” che deve essere redatta dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato. Quest’ultima dovrà contenere la richiesta di accatastamento dell’edificio e la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati, le condizioni valutate secondo la norma vigente di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
Come per il Certificato di Agibilità, anche la dichiarazione di conformità e agibilità è soggetta ad una valutazione da parte del comune, che può accertare la reale sussistenza delle condizioni di agibilità.

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