Super Bonus 110%, news immobiliari
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Super bonus 110%


Super bonus 110% Studio Progetto
Data: 21/07/2020

 Super bonus del 110 %

L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha causato non pochi problemi all’economia italiana. Per questo motivo, in Parlamento è stato approvato il D. L. n°34/2020 (Decreto Rilancio), che tra le altre cose prevede un aumento delle detrazioni dell’Eco bonus fino al 110% a partire dal primo luglio del 2020 e che terminerà il 31 dicembre 2021, in modo da rilanciare il settore immobiliare nel post-emergenza e favorire quindi la ripresa economica.
La maxi detrazione del super bonus è prevista per il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie efficienti, l’installazione di fotovoltaico, colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica.
Si tratta di una detrazione del 110 per cento, ripartibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese relative ai lavori che comportano l’ efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici (anche mediante sistemi di monitoraggio strutturale continuo).
Vediamo insieme come e per cosa si può richiedere l’Eco bonus 110%.

Interventi agevolati e le condizioni

Nello specifico, la detrazione si applica per i seguenti interventi:
    • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (e quindi anche i tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (il cappotto termico) dell’edificio medesimo, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (in pratica una tipica villetta a schiera);
    • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
    • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
    • la detrazione maggiorata si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che danno diritto al super bonus;
    • qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli paesaggistici e/o architettonici (dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), o nel caso in cui gli interventi sull'esterno dell'edificio siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il super bonus si applica comunque, a patto che sia possibile raggiungere i requisiti di efficienza energetica richiesti;
    • sono ammessi al super bonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché ovviamente al termine dei lavori l'immobile rispetti i requisti richiesti di riduzione di almeno due classi di fabbisogno energetico;
    • interventi antisismici sugli edifici come l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
    • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto al sisma bonus;
    • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (anche qui, l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico);
    • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a patto che l'intervento venga effettuato congiuntamente alla riqualificazione energetica dell’edificio stesso.

 

Beneficiari ed esclusioni

La maxi agevolazione del Decreto Rilancio è rivolta ai seguenti soggetti:
    • condomìni;
    • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
    • istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    • enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
    • associazioni e società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento (ad esempio gli spogliatoi);

Si segnalano tuttavia alcune limitazioni:
    • per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) l’agevolazione è limitata agli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
    • le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e palazzi di pregi artistici o storici). Restano quindi escluse dall'agevolazione le case di lusso (senza alcuna distinzione tra prime e seconde case).

 

Condizioni e massimali

I requisiti minimi da rispettare ai fini della fruizione dell’agevolazione, prevedono uno standard molto elevato:
    • gli interventi dovranno assicurare, infatti, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta possibile;
    • per la coibentazione (cioè l’isolamento dell’edificio) dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per le costruzioni, sia per quel che riguarda l'efficienza energetica sia per la possibilità di riciclo dei materiali stessi.
I limiti di spesa per l’isolamento sono:
    • 50.000 euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
    • 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Quelli per la sostituzione di impianti di riscaldamento:
    • 30.000 euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
    • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino a otto unità immobiliari;
    • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oltre le otto unità immobiliari.
     


Cessione del credito o sconto

Per tutti gli interventi sopra elencati, è prevista la possibilità di:
    • cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura, con precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato;
    • cessione del credito a soggetti diversi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari abilitati.
Non è più prevista la possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta (utilizzabile quindi anche per pagare le proprie imposte) ma solo quello di cederlo ad altri soggetti. Di conseguenza è stata eliminata anche la possibilità di applicare questo meccanismo per le detrazioni già in corso.

Visto di conformità e asseverazione

Per effettuare la cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura o per cedere il suddetto credito a soggetti diversi (comprese le banche), è stata però prevista come condizione indispensabile quella di ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Si può richiedere il visto ai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, nonché i responsabili dei centri di assistenza fiscale. La comunicazione dei dati deve poi avvenire telematicamente.

Per ottenere il visto risulta però essenziale avere l'asseverazione dei tecnici (sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione dello stesso) sui lavori effettuati. In particolare:
    • per gli interventi di riqualificazione energetica, i professionisti abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all'ENEA;
    • per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico (e la congruità delle spese sostenute) è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.
Si fa presente che l’asseverazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.

E’ stato inoltre precisato che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. In attesa dell’emanazione del decreto sui prezzi congrui, si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in assenza di questi listini, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I professionisti, in caso di attestazione o asseverazione infedele resa, sono soggetti a sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro (salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato) oltre alla perdita del beneficio. Diventa quindi obbligatoria, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità, sono detraibili nell'ambito del super bonus.

STUDIO PROGETTO SNC
Studio Progetto Agenzia immobiliare
Via XX Settembre 2/4 Mariano Comense 22066 Italy +390313550000 info@studioprogetto.it
Studio Progetto
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