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Che cos'è la Tasi?


Data: 30/10/2019

Letteralmente significa Tributo Per i Servizi Indivisibili ed è un tributo del sistema tributario italiano.

Insieme con l’IMU e la tassa sui rifiuti (TARI), è una delle tre componenti dell’imposta unica comunale ed è stata istituita dalla legge di stabilità per il 2014.
Si riferisce ad i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino e il beneficio che lo stesso ne trae. In particolare il suo gettito va a finanziare i costi della manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale.
La legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che ogni comune italiano interessato debba individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sia diretto. Insieme con le aliquote della TASI, il comune dovrà approvare l’elenco dei servizi che verranno pagati con l’introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.

Qual’è quindi il presupposto?

Il presupposto della TASI è il “possesso o la detenzione di fabbricati o aree edificabili”, esclusi quindi i terreni agricoli. Per questo tributo vale anche l’esenzione per la prima abitazione con rimando alla disciplina IMU. Essa colpisce tutti i possessori ma anche i detentori ( ad eccezione in ogni caso delle prime abitazioni) e pertanto risulta essere dovuta anche ion caso di locazione e comodato. Tuttavia a differenza dell’IMU non vi è moltiplicazione: per ogni singolo immobile infatti essa viene spartita fra tutti i possessori e detentori, di modo che i possessori paghino complessivamente una quota compresa fra il 70% ed il 90% stabilita con regolamento comunale mentre il resto venga suddiviso fra tutti i detentori. In caso di assenza di detentori tutta l’imposta grava sui possessori.

Come viene calcolata?

Il tributo viene calcolato sulla base imponibile della rendita catastale di fabbricati (rurali ed urbani), ivi comprese abitazioni di lusso. La TASI da pagare va rapportato alla quota e ai mesi di possesso dell’immobile; riguardo al periodo di possesso valgono gli stessi criteri dell’IMU, quindi un periodo di almeno 15 giorni conta come un mese intero.
Il pagamento del tributo è previsto anche per gli affittuari, con una quota tra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune. Al contrario l’IMU resta in vigore sulle altre proprietà.
Per calcolare l’ammontare si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5%, si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (ad esempio 160 per le case), si applica l’aliquota comunale e si sottraggono eventuali detrazioni.
Riguardo all’aliquota, i Comuni possono applicare un aumento fino ad un massimo dello 0,8% per mille e i sindaci possono stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case; per la prima casa l’aliquota può salire fino al 3,3 per mille, mentre per gli altri immobili la TASI insieme all’IMU non possono superare l’11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di TASI e IMU più lo 0,8 di maggiorazione); si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.

Quali sono i termini del pagamento?

Il versamento della TASI deve essere effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Il pagamento avviene mediante il modello F24 o bollettino di conto corrente postale, entro le scadenze previste.

Esistono esenzioni al pagamento della TASI?

Ci sono delle categorie di immobile che sono esentati dal pagamento della TASI, in particolare:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane;
- gli immobili posseduti dal Servizio Sanitario Nazionale, se destinati a compiti istituzionali;
- i fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione particolare gruppo E E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E);
- i fabbricati a uso culturale;
- i fabbricati a esclusivo uso del culto;
- i fabbricati appartenenti alla Santa Sede;
- gli edifici appartenenti a Nazioni estere o a organizzazioni internazionali;
- i fabbricati inagibili o inabitabili.

Vengono esclusi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili, ad esempio i terreni agricoli. Dal 1 gennaio 2016 sono escluse dal pagamento della TASI tutte le abitazioni usate come prima casa

 

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