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Il credito d'imposta


Data: 19/07/2019

Che cos’è il credito d’imposta?

Si riferisce a coloro che vendono l’immobile per il quale al momento dell’acquisto hanno usufruito dei benefici previsti per la “prima casa”.

La normativa vigente riconosce loro un credito d’imposta:
    • se entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso costituente “prima casa” (abitazione principale)

A quanto ammonta?

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o dell’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta compete anche quando si acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta.

In che modo si utilizza?

Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
    1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
    2. in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    3. in diminuzione dell’irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso,
    4. In compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602)

Come si fruisce del credito d’imposta?

Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.

In quali casi non spetta?

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
    • se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, cioè senza usufruire del beneficio “prima casa”;
    • se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
    • se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione.

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