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La decadenza delle agevolazioni prima casa


Data: 10/07/2019

DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Ci sono dei casi in cui si verifica la decadenza delle agevolazioni “prima casa” cioè l’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile, vediamoli insieme:

    1. se le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
    2. se non trasferisce le residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
    3. se vende o trasferisce la proprietà tramite donazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. (Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o donazione il contribuente acquista un terreno e sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale)

Che cosa comporta la decadenza?
La decadenza comporta il recupero della differenza di imposta non versata e dei relativi interessi oltre l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.

L’ufficio di competenza dell’Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l’assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell’agevolazione.

In merito alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda delle situazioni.

    • Nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.

    • Nel caso i cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato e poi non si trasferisce, la dichiarazione non è falsa sin dall’origine ed il termine di decadenza di 3 anni non può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell’atto, ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese.
In questo caso nessuna contestazione sulla spettanza dell’agevolazione potrà essere fatta al contribuente dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire la residenza.

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